(1) Per le opere di miglioramento fondiario i contributi in conto capitale ed i contributi sugli interessi corrispondenti a favore dei titolari di aziende agricole non possono superare rispettivamente il 70%, il 50% ed il 30% della spesa ammessa secondo che i beneficiari appartengano, ai sensi dell'articolo 7, alla prima, seconda o terza categoria.
(2) Per associazioni di titolari di aziende agricole operanti nel settore della zootecnia i contributi in conto capitale non possono superare il 70%, per associazioni di titolari di aziende agricole operanti nel settore della viticoltura/frutticoltura o dell'ortifrutticoltura, gli stessi contributi non possono superare il 50% della spesa ammessa.8)