(1) Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati aziendali i contributi in conto capitale ed i contributi sugli interessi corrispondenti a favore dei titolari di aziende agricole, non possono superare rispettivamente il 50% ed il 30% della spesa ammessa secondo che i beneficiari appartengano, ai sensi dell'articolo 7, alla prima ed alla seconda, ovvero alla terza categoria.
(2) Salvo quanto previsto al comma 1, la spesa ammessa per fabbricati aziendali viene fissata annualmente dalla commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in base alla loro capienza per unità bovina adulta (UBA).6)
(3) Per i locali destinati a ricovero di macchine agricole la spesa ammessa a contributo non può superare il 30% dei costi di costruzione per metro quadrato di cui all'articolo 11, comma 2.7)