(1) Per gli investimenti di carattere produttivo, la Giunta provinciale può concedere ai titolari di aziende agricole appartenenti alla prima categoria, di cui nel precedente articolo, contributi in conto capitale fino al 65% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per i titolari appartenenti alla seconda e terza categoria i contributi in conto capitale non possono superare rispettivamente il 45% ed il 30% della spesa ammessa, mentre per i contributi sugli interessi il tasso minimo a carico dei beneficiari è quello previsto per la prima categoria aumentato rispettivamente di 1 e 2 punti.