(1) Al fine della determinazione dei limiti massimi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge, i titolari di aziende agricole di cui nel precedente articolo sono classificati in tre categorie.
(2) Alla prima categoria appartengono i titolari di aziende agricole previste sotto le lettere a) e d) del precedente articolo; alla seconda appartengono i titolari di aziende agricole previsti sotto le lettere b),