(1) Per le opere e gli acquisti di cui nel precedente articolo, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative appartenenti alla seconda categoria di cui nell'articolo 2, contributi in conto capitale fino al 65% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e, comunque, non inferiore al 3%.
(2) Alle cooperative operanti nel settore fruttivitivinicolo non possono essere concessi contributi in conto capitale superiori al 50% della spesa ammessa, né contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario sia inferiore a quello di cui al precedente comma 1, comunque, inferiore al 3%.3)