(1) Ciascun candidato deve sostenere un esame orale su tutte le materie oggetto di studio, comprese nel precedente articolo 11.
(2) I singoli esami verranno sostenuti dinnanzi agli stessi professori che insegnano le materie corrispondenti, alla presenza del direttore scientifico del corso, del responsabile incaricato dei compiti organizzativi e gestionali e della maestra ostetrica.
(3) Dello svolgimento degli esami viene redatto un verbale, che deve essere fatto pervenire all'ufficio provinciale competente.
(4) Per la valutazione di ciascun esame valgono i seguenti giudizi:
- - ottimo;
- - buono;
- - soddisfacente;
- - sufficiente;
- - insufficiente.
(5) Ciascun esame che sia stato valutato con "insufficiente" può essere nuovamente sostenuto entro non meno di un mese e non più di tre mesi.
(6) L'allievo che nell'anno scolastico consegua il giudizio di "insufficiente" in più di tre materie, deve essere escluso con effetto immediato dall'ulteriore frequenza del corso.
(7) Un esame nel quale è stata ottenuta la valutazione di "insufficiente", può essere ripetuto solamente una volta. Un "insufficiente", anche solo in una materia, agli esami di riparazione comporta pure l'esclusione immediata dal corso.
(8) I candidati con esami di riparazione devono frequentare in ogni caso tutte le altre lezioni ed esercitazioni, fino al momento degli esami stessi.
(9) La votazione viene di norma proposta da parte dell'esaminatore e deve essere accettata all'unanimità. In caso di divergenza decide il parere del direttore scientifico del corso.
(10) La data di svolgimento degli esami di riparazione deve essere stabilita d'intesa con i candidati interessati.
(11) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di "insufficiente". L'esame può essere ripetuto solamente ancora una volta.