Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che deve contenere una precisa descrizione di tutte le ore di lezione.
(2) I docenti sono tenuti altresì a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.
(3) Il risultato delle prove verrà annotato nel registro sopraccitato, e di questi giudizi si terrà conto in sede di svolgimento degli esami di passaggio.