Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) La direzione della scuola cura, nell'ambito della formazione, la collaborazione con gli istituti universitari, in special modo con quelli che siano già in rapporto di cooperazione con i locali presidi ospedalieri e con le Unità Sanitarie Locali.
(2) La collaborazione persegue lo scopo di far acquisire agli allievi nuove specifiche conoscenze in materia, e può essere individuata in consulenze seminari, conferenze e lezioni, ed anche attraverso la collaborazione nelle commissioni per gli esami di diploma.