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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 181)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale"

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1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1983, n. 56.

Art. 5 (Droghiere/droghiera)

(1) Il profilo professionale del droghiere comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla botanica, farmacognosia ed all' igiene;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla chimica applicata;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla fisica applicata;
  • -  conoscenza della nomenclatura in materia;
  • -  conoscenza dei prodotti antiparassitari e dei fitofarmaci;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla cosmesi ed all' igiene;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla dietetica ed alla merceologia dei prodotti dietetici;
  • -  conoscenza di prodotti specifici di drogheria e di altri articoli degli assortimenti di drogheria (conformemente alla lista merceologica XIV/6);
  • -  conoscenza relativa alla produzione di preparati; - capacità di travasare ed imbottigliare prodotti chimici;
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio; - informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  Curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenze e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riquarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenza di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze relative alla normativa vigente in materia, in particolare alle norme sul magazzinaggio e sul commercio di veleni;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.