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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 181)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale"

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1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1983, n. 56.

Art. 4 (Libraio/libraia)

(1) Il profilo professionale del libraio comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze di base della letteratura e della storia dell' arte fino al periodo contemporaneo;
  • -  conoscenza delle discipline scientifiche e relativa terminologia;
  • -  conoscenza delle principali case editrici e forme di vendita;
  • -  conoscenza delle principali bibliografie e opere di consultazione;
  • -  conoscenza della storia del commercio librario e della struttura delle relative organizzazioni;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla produzione di libri e di giornali;
  • -  conoscenze fondamentali relative ai diritti d' autore ed alle proprietà letterarie;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenze e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna, relatico controllo ed al magazzinaggio della merce; - capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alla modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.