Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Sino a quando una parte delle parcelle elite, o dei lotti di moltiplicazione soggetti a controllo non rispondono ai requisiti indicati negli articoli 19 e 22 sulla sistemazione e coltivazione, ovvero l'origine del materiale di moltiplicazione non è conforme ai requisiti richiesti per materiali elite di moltiplicazione e d'uso, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, dopo accurato esame di ogni caso, può concedere per materiale di moltiplicazione, ottenuto da materiale di partenza adeguato, l'uso delle denominazioni: virus-esente, virus-testizzato, clone.
(2) L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura decide anche se e fino a quale punto debbano ritenersi valide le etichette ed i certificati di garanzia di altre autorità di controllo nazionali oppure estere.