Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Per l'effettuazione del servizio di controllo, i vivaisti devono versare alla Provincia Autonoma di Bolzano un rimborso spese in relazione al numero delle etichette ricevute per portainnesti e piante giovani.
(2) L'ammontare di detto rimborso viene stabilito annualmente dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste su proposta dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura.
(3) Per le marze, che vengono messe a disposizione dei vivaisti dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg, il prezzo verrà stabilito dallo stesso Centro.