Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1983, n. 9.
(1) Le prescrizioni delle specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale nonché i galenici magistrali ed officinali, vengono effettuate dai medici dei consultori sui moduli unici in uso nella Provincia di Bolzano al Servizio sanitario. Queste prescrizioni vengono ritirate dall'utente in qualsiasi farmacia aperta regolarmente al pubblico nel territorio provinciale, rispettando le norme in vigore per la distribuzione del farmaco.
(2) Le specialità medicinali non previste dal prontuario terapeutico nazionale e ritenute insostituibili dal medico, i mezzi anticoncezionali tipo diaframma e spirale, gli spermicidi liquidi e solidi, vengono prescritti dai medici dei consultori sui moduli unici in uso nella Provincia di Bolzano al Servizio sanitario, adeguatamente evidenziati. Queste prescrizioni vengono ritirate in qualsiasi farmacia regolarmente aperta al pubblico nel territorio provinciale in base ad una convenzione all'uopo stipulata fra la Provincia autonoma di Bolzano e le organizzazioni delle farmacie della Provincia.
(3) Non è consentita la distribuzione diretta nei consultori dei medicinali e dei mezzi anticoncezionali di cui ai due precedenti commi.