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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 361)
Disciplina della formazione del calzolaio ortopedico

1)

Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.

Art. 1 (Qualificazione sanitaria di calzolaio ortopedico)

(1) Salve le disposizioni relative alla disciplina dell'arte ausiliaria del meccanico ortopedico ed ernista, contenute nel R.D. 31 maggio 1926, n. 1334, col presente regolamento è disciplinata in provincia di Bolzano la formazione del calzolaio ortopedico quale qualificazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, soggetta a vigilanza sanitaria.

Art. 2 (Corso di formazione)

(1) Lo speciale attestato di qualifica può essere conseguito tramite apposito corso teorico-pratico ed esame finale.

Art. 3 (Organizzazione del corso)

(1) Il corso di cui all'articolo precedente sarà gestito dalla Giunta provinciale, avvalendosi, per l'insegnamento pratico, delle strutture addette alla formazione ed istruzione professionale. L'insegnamento può essere impartito anche in corso serale.

(2) Il corso è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore provinciale alla Sanità che la esercita tramite il Medico Provinciale o altro funzionario medico appositamente incaricato.

(3) Il direttore del corso e il corpo insegnante sono nominati e, ove necessario, incaricati dalla Giunta provinciale. A tale personale è corrisposto il compenso orario previsto rispettivamente per la direzione e per l'insegnamento presso analoghe scuole e corsi gestiti da enti ospedalieri.

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

(1) Gli aspiranti al corso devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio in proprio dell'attività artigiana di calzolaio a norma della legge provinciale.

(2) La domanda di ammissione deve essere presentata, in carta legale, all'Assessore provinciale alla Sanità entro il termine che verrà stabilito di anno in anno. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)  certificato di nascita,
  • b)  certificato di cittadinanza,
  • c)  certificato generale penale,
  • d)  certificato di buona condotta,
  • e)  diploma di maestro artigiano di calzolaio, conseguito a norma della legge provinciale sull' ordinamento dell'artigianato,
  • f)  due fotografie.

Art. 5 (Visita medica)

(1) Ai fini dell'ammissione al corso, gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla frequenza del corso ed all'esercizio dell'arte.

Art. 6 (Frequenza del corso)

(1) Gli allievi hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulti assente a più di un terzo delle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche complessivamente, non verrà ammesso all'esame finale.

Art. 7 (Materie di insegnamento)

(1) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Anatomia   80 ore

Patologia   180 ore

Disegno anatomico   20 ore

Igiene   20 ore

Nozioni di fisica   10 ore

Chinesi-terapia   20 ore

Cultura generale e educazione civica   15 ore

Legislazione sanitaria   15 ore

Lingua italiana o tedesca non materna   20 ore

Laboratorio   180 ore

  560 ore

Art. 8 (Esame di abilitazione)

(1) Al termine del corso gli allievi devono sostenere l'esame finale, che verte su tutte le materie d'insegnamento, davanti alla commissione esaminatrice nominata dalla Giunta provinciale e composta:

  • -  da un funzionario medico, presidente,
  • -  dal direttore del corso,
  • -  da due insegnanti del corso,
  • -  da due calzolai ortopedici abilitati.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale.

(2) Sono ammessi agli esami finali solo gli allievi che abbiano ottenuto nello scrutinio finale la media almeno di sei decimi.

(3) Gli esami finali consistono in una prova pratica e in una prova orale.

Art. 9 (Svolgimento dell'esame)

(1)

  • a)  Le prove pratiche sono tre e precisamente:
    • 1)  rilievo diretto sul paziente di misure o di modelli secondo la prescrizione medica,
    • 2)  esecuzione di scarpe ortopediche in corso di allestimento
    • 3)  applicazione delle scarpe ortopediche allestite.

Per queste prove pratiche la commissione compila tre temi per ciascuna delle tre prove. Un esaminando sorteggerà un tema per ogni prova. I tre temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.

  • b)  La prova orale consiste in un colloquio, di carattere prevalentemente tecnico, che avrà come principale argomento le prove pratiche d' esame eseguite e dovrà accertare il possesso, da parte del candidato, delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'arte del calzolaio ortopedico e specificamente riguardo alle materie fondamentali seguenti, con particolare riferimento alle parti del corpo umano interessate:
    • -  nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano,
    • -  nozioni sullo scheletro, anatomia delle ossa, le articolazioni, i muscoli, meccanismi del movimento,
    • -  nozioni sull' ortopedia con particolare riguardo agli arti inferiori,
    • -  elementi di igiene, con particolare riguardo all' igiene del lavoro,
    • -  norme e disposizioni di legislazione sanitaria, con particolare riguardo a quelle relative all' esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

(2) Le prove devono accertare una buona preparazione generale e specifica del candidato e devono svolgersi con materiali e strumenti idonei.

(3) La qualifica è concessa a quei candidati che hanno riportato, per ciascuna delle suddette prove a) e b), una votazione non inferiore a sei decimi.

(4) Di tutte le operazioni d'esame viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato anche dal presidente e dai commissari di esame.

(5) In seguito al risultato favorevole degli esami, la Provincia rilascia apposito attestato di qualifica.

Art. 10 (Mansioni del calzolaio ortopedico)

(1) L'attestato di qualifica di calzolaio ortopedico abilita, oltre che anche all'esercizio dell'attività artigiana a norma della legge provinciale, alle seguenti ulteriori mansioni:

  • a)  rilevamento diretto sui piedi del paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico,
  • b)  allestimento di scarpe ortopediche su misura e modelli rilevati a norma della lettera a),
  • c)  esecuzione di prove di congruenza delle scarpe in corso di allestimento.

(2) L'applicazione delle scarpe ortopediche allestite a norma del presente articolo può essere eseguita dal calzolaio ortopedico soltanto previo collaudo del medico che le abbia prescritte, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto dell'applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.

(3) Per quanto non disposto dal presente regolamento in merito alla vigilanza sanitaria sull'attività di calzolaio ortopedico, si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dalla legge.

Art. 11 (Disposizioni finali)

(1) Il diploma di maestro artigiano calzolaio ortopedico già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Provincia ai sensi della legge provinciale sull'artigianato, abilita all'esercizio, in provincia di Bolzano, delle mansioni di cui al precedente articolo.

(2) I maestri artigiani calzolai residenti in provincia di Bolzano, in possesso dell'analogo titolo di calzolaio ortopedico conseguito all'estero ed ivi legalmente riconosciuto, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale all'esercizio delle mansioni di cui all'articolo precedente, limitatamente al territorio della provincia di Bolzano. 2)

(3) Al fine della verifica della corrispondenza del titolo estero gli interessati devono allegare alla domanda, da presentarsi all'Assessore provinciale alla Sanità;

  • 1)  originale o copia autenticata del diploma di maestro artigiano calzolaio;
  • 2)  originale o copia autenticata dell' attestato estero con specificazione del legale riconoscimento;
  • 3)  gli attestati comprovanti la durata dell' insegnamento teorico e pratico ricevuto con specificazione delle materie in programma;
  • 4)  certificato di cittadinanza italiana;
  • 5)  certificato di residenza in un comune della provincia di Bolzano.
2)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 12

(1) Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, l'insegnamento teorico nelle materie sanitarie può essere completato, ove necessario, attraverso la frequenza di un corso tenuto nell'ambito del Servizio Sanitario sul territorio nazionale. 3)

3)

L'art. 12 è stato aggiunto con D.P.G.P. 13 giugno 1984, n. 13.

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