Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1)
Per queste prove pratiche la commissione compila tre temi per ciascuna delle tre prove. Un esaminando sorteggerà un tema per ogni prova. I tre temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.
(2) Le prove devono accertare una buona preparazione generale e specifica del candidato e devono svolgersi con materiali e strumenti idonei.
(3) La qualifica è concessa a quei candidati che hanno riportato, per ciascuna delle suddette prove a) e b), una votazione non inferiore a sei decimi.
(4) Di tutte le operazioni d'esame viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato anche dal presidente e dai commissari di esame.
(5) In seguito al risultato favorevole degli esami, la Provincia rilascia apposito attestato di qualifica.