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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 361)
Disciplina della formazione del calzolaio ortopedico

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1)

Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.

Art. 9 (Svolgimento dell'esame)

(1)

  • a)  Le prove pratiche sono tre e precisamente:
    • 1)  rilievo diretto sul paziente di misure o di modelli secondo la prescrizione medica,
    • 2)  esecuzione di scarpe ortopediche in corso di allestimento
    • 3)  applicazione delle scarpe ortopediche allestite.

Per queste prove pratiche la commissione compila tre temi per ciascuna delle tre prove. Un esaminando sorteggerà un tema per ogni prova. I tre temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.

  • b)  La prova orale consiste in un colloquio, di carattere prevalentemente tecnico, che avrà come principale argomento le prove pratiche d' esame eseguite e dovrà accertare il possesso, da parte del candidato, delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'arte del calzolaio ortopedico e specificamente riguardo alle materie fondamentali seguenti, con particolare riferimento alle parti del corpo umano interessate:
    • -  nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano,
    • -  nozioni sullo scheletro, anatomia delle ossa, le articolazioni, i muscoli, meccanismi del movimento,
    • -  nozioni sull' ortopedia con particolare riguardo agli arti inferiori,
    • -  elementi di igiene, con particolare riguardo all' igiene del lavoro,
    • -  norme e disposizioni di legislazione sanitaria, con particolare riguardo a quelle relative all' esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

(2) Le prove devono accertare una buona preparazione generale e specifica del candidato e devono svolgersi con materiali e strumenti idonei.

(3) La qualifica è concessa a quei candidati che hanno riportato, per ciascuna delle suddette prove a) e b), una votazione non inferiore a sei decimi.

(4) Di tutte le operazioni d'esame viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato anche dal presidente e dai commissari di esame.

(5) In seguito al risultato favorevole degli esami, la Provincia rilascia apposito attestato di qualifica.

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