Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.
(1) Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente va aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.
(2) Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.
(5) I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari.