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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 3 (Art 3, L.P. n. 53/1973 , articolo unico L.P. n. 12/ 1974, articoli 2, 3, 4, e 5, L.P. n. 36/1977 )

(1) Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90%.

(2) [I contributi per opere di miglioramento fondiario e per la costruzione di strade di accesso o altre infrastrutture per aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40% alla misura massima dell'87,5% della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate. Questo vale anche per i contributi concessi ai sensi di altre leggi vigenti in provincia.] 7)

(3) [I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su un'altra o sulla stessa legge, purché l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dal presente testo unico e sempreché il contributo integrativo sia giustificato da nuovi lavori imprevisti, da imprevedibili difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dei lavori o dall'impossibilità finanziaria di concedere l'intero contributo percentuale sin dal primo impegno di spesa.] 8)

(4) [Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva CEE n. 159/1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% dell'importo ammesso. Per tali opere la comunità di valle, sentita l'Unione agricoltori e coltivatori diretti, può riservare una parte delle somme a disposizione. Tali contributi vengono assegnati direttamente dalla Giunta provinciale e sono riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle.] 8)

(5) Dell'importo disponibile per l'attuazione della presente legge l'1% è riservato al Comune di Bolzano. Per il resto al Comune di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti per le comunità di valle. La ripartizione tra le comunità di valle dei mezzi restanti avviene sulla base dei seguenti criteri:

  1. per 3,50 decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori di ciascuna comunità, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; in ogni comune non si considerano più di due persone per ettaro;
  2. per 3,50 decimi in proporzione diretta alla superficie di ciascuna comunità;
  3. per tre decimi in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei tre seguenti requisiti:
  4. percentuale della popolazione attiva in agricoltura in quanto superi la media provinciale;
  5. le presenze turistiche pro-capite della popolazione residente;
  6. percentuale degli attivi nell'industria in quanto inferiore alla media provinciale.

(6) Salve le disposizioni del comma precedente riferentisi al Comune di Bolzano, per il calcolo degli importi spettanti alle singole comunità di valle i comuni non facenti parte di nessuna comunità di valle si considerano facenti parte della comunità attigua oppure in caso che siano attigui a più comunità, di quella cui abbiano fatto parte.

(7) La Giunta provinciale può fissare un importo della quota assegnata a ciascuna comunità di valle, da riservarsi per le spese di ordinaria amministrazione della comunità stessa.

(8) L'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge ed alle altre leggi vigenti per interventi analoghi può essere affidata a discrezione dell'Assessore competente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste, ferma restando la competenza dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettore ripartimentale delle foreste di cui all'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto compatibile con le leggi provinciali vigenti in materia.

(9) I relativi decreti di concessione dei contributi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste sono sottoposti al controllo preventivo della Ragioneria provinciale e dell'ufficio distaccato della Corte dei conti.

(10) Il collaudo delle opere viene eseguito su incarico scritto dell'Assessore competente, da funzionari dell'Assessorato provinciale all'agricoltura e foreste.

7)

Sostituito dall'art. 7 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29, ed abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera g), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

8)

Sostituito dall'art. 20 rispett. 21 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24, ed abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera f), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

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