Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Il diploma di terapista della riabilitazione viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto di esame, secondo quanto stabilito dal presente articolo.10)
Gli articoli 23 e 24 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 1981, n. 8.