Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione degli operatori sanitari non medici di cui all'articolo precedente rientra direttamente nella competenza della Giunta provinciale, la quale decide sulla necessità dell'istituzione di relative scuole e corsi di formazione sulla base del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 della stessa legge provinciale.