Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Ferme restando le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la Provincia, qualora per i corsi di formazione di cui al presente regolamento, si convenzioni con istituti specializzati, giuridicamente riconosciuti applica le norme che disciplinano la funzione e l'attività di tali istituti.