Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Gli enti ospedalieri operanti in provincia sono tenuti alla collaborazione con le direzioni didattiche. Essi, per quanto riguarda la formazione dei tecnici di laboratorio, metteranno a disposizione preparati di laboratorio occorrenti per i fini istruttivi e permettendo, sotto la sorveglianza e la guida di esperti, l'assolvimento delle necessarie esercitazioni pratiche nei laboratori ospedalieri e presso i pazienti, ferma restando l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.
(2) Per quanto riguarda la formazione dei terapisti della riabilitazione gli enti ospedalieri consentiranno l'accesso agli allievi per le esercitazioni di pratica ospedaliera previste dal programma.