Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Il superamento dell'esame finale abilita direttamente all'esercizio della professione di "tecnico di laboratorio" o di "terapista della riabilitazione".
(2) L'interessato può avanzare richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per ottenere l'iscrizione delle suddette qualificazioni professionali nel libretto di lavoro.