Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la valutazione della tesi scritta.
(2) Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno dei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.
(3) Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal direttore della scuola, e viene rilasciato a cura dell'ufficio provinciale competente.4)
Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.