Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.
(1) In base al combinato disposto dell'articolo 12 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, e successive modifiche, e dell'articolo 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, in caso di espropriazione diretta di aree a favore degli assegnatari il Presidente del C.E.R. può determinare la concessione del contributo a fondo perduto ed effettuarne il deposito rispettivamente il pagamento qualora gli assegnatari dimostrino entro trenta giorni dall'ordine di deposito o di pagamento di avere effettuato il deposito o il pagamento dell'importo a proprio carico.