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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 131)
2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.

Art. 14

(1) In virtù del combinato disposto dell'articolo 2, lettera A), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata può acquistare costruzioni anche fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a prezzi, non superiori a quelli calcolati in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, per l'edilizia convenzionata.