Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.
(1) I soggetti ai quali prima del 21 giugno 1978, data dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, sono state assegnate aree riservate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra, possono realizzare la cubatura ammissibile sull'area assegnata osservando i limiti di cui all'articolo 49 T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.