(1) Le spese d'istruttoria sono determinate in misura forfettaria, per le domande di derivazione di acque pubbliche e per le domande di autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee in L. 30.000, per le domande di riconoscimento di antichi diritti di derivazione in L. 20.000.
(2) Gli importi di cui al comma precedente sono, a discrezione dell'Ufficio acque pubbliche, aumentabili fino al triplo quando in sede istruttoria si dovessero rendere necessarie misurazioni di portate da parte dell'ufficio idrografico o comunque sopralluoghi straordinari.
(3) Le spese d'istruttoria per domande di autorizzazione di linee elettriche sono determinate dall'Ufficio fonti di energia fra il minimo di L. 15.000 ed il massimo di L. 30.000; tale importo è, per l'autorizzazione di linee elettriche di una tensione superiore ai 60 KV, aumentabile fino a L. 70.000.
(4) Gli importi di cui al presente articolo non comprendono le spese per la pubblicazione delle domande sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. Gli importi stessi possono essere modificati con delibera della Giunta provinciale.
(5) Gli importi di cui al presente articolo vengono versati mediante bollettino postale alla Tesoreria della Provincia autonoma.