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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 451)
2° regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo"

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1)

Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1978, n. 2.

Art. 3

(1) Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale le aziende sono classificate in tre categorie in base all'importanza turistica delle località. L'appartenenza ad una delle tre categorie è determinata - fatta eccezione per l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano - da un numero minimo di pernottamenti nonché dal coefficiente risultante dalla somma di un milionesimo delle entrate ordinarie dell'ultimo esercizio e di un millesimo dei pernottamenti registrati nello stesso anno. Appartengono: alla prima categoria l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e le aziende con un numero di pernottamenti non inferiore a 700.000 e con un coefficiente superiore a 1200, alla seconda categoria le aziende con un numero di pernottamenti non inferiore a 400.000 e con un coefficiente compreso tra 750 e 1200, alla terza categoria le aziende che non raggiungono questi valori. 4)

4)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13.

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