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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 1

(1) La Giunta provinciale può autorizzare, con propria deliberazione, il prolungamento dell'orario scolastico per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali, qualora il numero dei bambini ammissibili, ai sensi del successivo articolo 2, risulti non inferiore a 15.