(1) Si definiscono rifiuti urbani interni quelli aventi la provenienza di cui alla successiva lettera a), purché abbiano la composizione di cui alla successiva lettera b):
- a) provenienza:
- - abitazioni di qualsiasi tipo
- - alberghi, ristoranti e bar
- - campeggi
- - edifici pubblici
- - scuole ed istituti di insegnamento
- - fabbricati per uffici
- - negozi all' ingrosso ed al dettaglio
- - fiere e mercati
- - parcheggi, cortili, giardini, aiuole, piazzali recintati e pertinenti le voci sopraindicate
- - qualsiasi altro edificio o sue pertinenze, per la parte che produce rifiuti con composizione di cui alla successiva lettera b), con esclusione degli ospedali e dei luoghi di cura;
- b) composizione:
- - rifiuti di cucina e di tavola
- - carta, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma
- - scatole di prodotti conservati e metalli
- - vetri, bottiglie, ceramiche, cocci e simili
- - materiali di risulta dalla spazzatura degli edifici
- - residui della combustione del carbone, del legno e di altri combustibili usati per la cucina ed il riscaldamento, purché estinti.
(2) Si definiscono rifiuti urbani esterni quelli provenienti dalle aree e dai luoghi di uso pubblico elencati alla successiva voce c), purché abbiano la composizione di cui alla successiva voce d):
- c) provenienza:
- - trade in generale, marciapiedi ed aree di parcheggio
- - giardini ed aiuole pubbliche
- - campi-gioco ed attrezzature sportive all' aperto
- - spiagge.
- d) composizione:
- - materiale di risulta dalla spazzatura e pulizia
- - carta, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma
- - erba, foglie e residui di giardinaggio
- - bottiglie ed altri recipienti
- - rottami metallici
- - simili.
(3) Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2, lettera a), della legge provinciale, vengono assimilati ai rifiuti urbani tutti quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o agricole, aventi la composizione di cui al presente articolo 2, comma 1, lettera b), purché:
- - non siano contaminati, neppure in tracce, da sostanze che, avuto riguardo alle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento, possano presentare pericolo per gli addetti al servizio, per terzi e loro pertinenze, per gli automezzi di raccolta, per gli impianti;
- - non eccedano in quantità la normale produzione di rifiuti domestici provenienti da un' eguale superficie abitativa.
(4) Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2, lettera b), della legge provinciale, si definisce ingombrante qualsiasi rifiuto che non può essere conferito nei contenitori normotipo del pubblico servizio di raccolta.
(5) Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2, lettera c), della legge provinciale, si definisce speciale qualsiasi rifiuto che non rientri nell'elencazione di cui al presente articolo 2, commi 3 e 4 del presente regolamento.