Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica, capace di cambiare l'aria del vano per almeno tre volte all'ora. La velocità dell'aria nei relativi canali non deve in nessun caso superare m/s 12.
(2) Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
(3) Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, vasca da bagno o doccia e lavabo.