Pubblicato nel B.U. 31 maggio 1977, n. 27.
(1) Al personale dell'IPAI viene fornito, qualora sia in servizio di turno durante le ore dei pasti, il vitto all'interno dell'istituto; i relativi prezzi unitari per ogni pasto verranno detratti dalla retribuzione mensile, secondo l'ammontare determinato a tal fine con deliberazione della Giunta provinciale.