(1) Le prestazioni del personale addetto ai servizi di cui all'articolo 6 della L.P. 19 gennaio 1976 n. 6 si articolano in turni di lavoro, regolamentati e predisposti dal direttore dell'istituto, tenendo conto, in via principale, delle esigenze dei bambini ricoverati.
(2) I servizi di assistenza diretta dei bambini devono essere atti a coprire l'intera giornata di 24 ore.
(3) A tutti i servizi viene assegnato il necessario personale tecnico e ausiliario secondo i turni predisposti ogni settimana per la settimana successiva dal direttore dell'istituto. Detti turni vengono resi noti al personale mediante affissione, almeno 48 ore prima, all'albo dell'istituto.
(4) Per ragioni di urgenza e comunque gravi, il direttore dell'istituto può modificare, anche a breve termine, l'orario predisposto in precedenza, modificando altresì l'assegnazione del personale ai vari servizi.
(5) In linea di massima il personale rimane assegnato allo stesso reparto o servizio indicato nell'orario, tranne nei casi in cui, per periodi brevi, non si renda necessaria assegnazione diversa.