(1) L'accettazione, in giorni in cui non è possibile il rilascio dell'autorizzazione al ricovero da parte dell'ufficio, avviene soltanto in casi di effettiva comprovata urgenza e secondo i seguenti criteri:
(2) Deve essere accertata l'identità del genitore o accompagnatore del bambino per il quale viene richiesto il ricovero e devono essere accertate le reali condizioni di salute del bimbo.
(3) Ove possibile, occorre assumere rapide informazioni presso gli organi che hanno consigliato il ricovero (Commissariato del Governo, Questura ecc.), al fine di conoscere l'effettiva situazione del bambino e le motivazioni dell'urgenza del ricovero.
(4) In ogni caso ai genitori o agli accompagnatori del bambino deve essere fatta firmare una dichiarazione di conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato interessamento nei confronti del bimbo (segnalazione al Tribunale per i Minorenni, denunzia per violazione degli obblighi familiari ecc.).
(5) Dal colloquio con le persone sopra indicate deve essere tratto il maggior numero possibile di informazioni da riferire poi all'ufficio nel primo giorno lavorativo successivo.
(6) L'ufficio adotta i provvedimenti del caso, sentito il servizio sociale provinciale.