Pubblicato nel B.U. 31 maggio 1977, n. 27.
(1) La Commissione si riunisce, di regola, una volta al bimestre.
(2) Essa può riunirsi anche più frequentemente, su iniziativa di ciascuno dei suoi membri effettivi e viene convocata dal direttore dell'istituto.
(3) Essa si occupa di tutti i problemi riguardanti il buon funzionamento dei servizi all'interno dell'istituto, interpellando ove occorre, anche esperti esterni; può altresì avvalersi della collaborazione degli utenti.
(4) Provvede alla elaborazione di un proprio disciplinare di servizio interno. L'incaricato dei servizi economali, che è membro di diritto, funge da segretario della Commissione e provvede alla stesura dei verbali.