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c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 181)
Regolamento di esecuzione della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6, "Ordinamento dell'IPAI"

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1)

Pubblicato nel B.U. 31 maggio 1977, n. 27.

Art. 1 (Compiti dell'istituto)

(1) L'istituto provinciale di assistenza all'infanzia ha una funzione di servizio assistenziale della famiglia per tutti i casi in cui, per gravi motivi della famiglia, può rispondere alle esigenze non diversamente risolvibili.

(2) Esso viene chiamato in causa qualora altri servizi o comunque fintanto che detti altri servizi non siano in funzione.

(3) L'assistenza ai bambini viene attuata nell'istituto nelle seguenti forme:

  • a)  ricovero a tempo pieno
  • b)  ricovero a tempo parziale.

(4) Per i casi di bambini ricoverati a tempo pieno senza la presenza della madre, per evitare le gravi conseguenze della istituzionalizzazione, viene dato particolare risalto all'aspetto pedagogico, mediante un'adeguata preparazione del personale addetto all'assistenza diretta ed evitando il più possibile la rotazione dello stesso.

(5) Per facilitare al massimo il rapporto con i familiari del bimbo, gli orari di visite verranno adattati alle possibilità di questi.

(6) Nei casi di bambini ricoverati a tempo parziale deve, in particolare, essere curato il momento educativo-formativo del bambino ed essere favorito, nel contempo, il suo processo di socializzazione.

(7) Durante il giorno, i bambini ricoverati a tempo pieno vengono inseriti nei gruppi di quelli ospitati a tempo parziale.

(8) L'assistenza alle gestanti e alle madri si svolge mediante l'accoglimento delle stesse a tempo pieno nell'istituto. In particolare vengono assistite dal punto di vista sanitario e psicologico, in modo da metterle in condizioni di affrontare adeguatamente, una volta reinserite nella società, i compiti che il nuovo ruolo di madre comporta.

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ActionActionArt. 1 (Compiti dell'istituto)
ActionActionArt. 2 (Permanenza dei bambini)
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