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b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sui servizi di salute mentale

1)

Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Persone che fruiscono del servizio)

(1) Sono ammessi a fruire dei Servizi di salute mentale tutti i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, senza distinzione di età e di categorie nosologiche.

(2) I cittadini che fruiscono del Servizio di salute mentale si avvalgono delle strutture presenti nel settore territoriale della propria dimora, salvo il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Art. 2 (Settori territoriali)

(1) Il territorio provinciale è suddiviso provvisoriamente, ai fini di cui all'articolo 2 della legge, in attesa dell'istituzione del servizio sanitario provinciale, nei settori territoriali composti come descritto nell'allegato a), ciascuno dei quali è affidato ad una delle équipes di cui all'articolo 1 della legge.

(2) Più settori possono essere affidati ad una unica équipe.

(3) Con delibera della Giunta provinciale saranno stabiliti la composizione della équipe, i relativi settori e medici responsabili, seguendo criteri di continuità territoriale e di adeguatezza del rapporto fra popolazione, estensione del territorio e consistenza del personale.

Art. 3 (Collaborazione con altri servizi)

(1) Il servizio opera d'intesa con le altre strutture sanitarie e in particolare con quelle di medicina sociale (consultori familiari, centri per tossicomani, medicina del lavoro, ecc.) ai fini di una reciproca collaborazione e per il miglior raggiungimento dei rispettivi fini.

Art. 4 (Funzionamento delle équipes)

(1) L' équipe deve globalmente operare al servizio di tutta la popolazione del settore assegnato.

(2) Essa si riunisce in sedute, che sono un momento fondamentale del proprio lavoro, con frequenza minima da determinarsi dal comitato tecnico e con obbligo di partecipazione da parte di tutti i membri.

(3) I medici psichiatri con funzioni di primario hanno compiti direttivi nei confronti della propria équipe e promuovono e guidano il lavoro del gruppo.

(4) Ogni componente collabora con tutti gli altri, mette a disposizione del gruppo le proprie capacità e attitudini personali ed evita una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale.

(5) L'assegnazione di ogni componente alle singole équipes viene stabilita con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza psichiatrica, seguendo i criteri contenuti nell'articolo 2.

Art. 5 (Formazione del Collegio tecnico)

(1) Le votazioni per la elezione dei membri elettivi del Collegio tecnico hanno luogo annualmente mediante scheda segreta in seduta comune promossa dal capo Ripartizione competente per l'assistenza psichiatrica e devono assicurare la rappresentanza di ognuno dei seguenti gruppi operatori:

  • 1.  infermieri ed operatori sociali,
  • 2.  assistenti sociali, psicologi e sociologi.

(2) I membri da eleggere sono pari al numero dei primari, anche se incaricati, e non devono appartenere tutti alla stessa équipe. 2)

(3) Le schede saranno scrutinate da tre intervenuti alla riunione, indicati dall'assemblea, rappresentanti dei due gruppi suddetti.

(4) I dipendenti che non potessero partecipare alla riunione possono votare per iscritto facendo pervenire il voto in busta chiusa alla segreteria della ripartizione, che consegnerà le buste agli scrutinatori in seduta.

(5) Hanno diritto al voto i dipendenti di ruolo non medico addetti al Servizio di salute mentale nonché gli operatori sociali con incarico a tempo indeterminato 2)

(6) Sono dichiarati eletti i dipendenti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano per servizio.

(7) Con delibera della Giunta provinciale viene nominato annualmente il collegio.

2)

Modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 gennaio 1979, n. 3.

Art. 6 (Compiti del Collegio tecnico)

(1) Sono compiti del Collegio tecnico:

  • 1)  dirigere il servizio nei suoi aspetti tecnicosanitari,
  • 2)  proporre all' Assessore competente gli indirizzi generali del servizio,
  • 3)  proporre l' eventuale acquisto di farmaci e precisare, in apposito prontuario, i farmaci d'uso e le relative composizioni,
  • 4)  proporre la destinazione alle varie équipes del personale neo assunto ed i trasferimenti dell' una all'altra équipe,
  • 5)  proporre il piano delle licenze ordinarie annuali,
  • 6)  curare la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale e promuovere le iniziative di ricerca scientifica e di statistica,
  • 7)  proporre l' istituzione dei corsi speciali teoricopratici per l'idoneità alle funzioni di infermiere psichiatrico ed il relativo piano programmatico ed organizzativo, designando l'operatore specificamente incaricato dell'organizzazione e conduzione,
  • 8)  assumere ogni altra decisione od iniziativa o proposta necessaria al buon andamento del servizio.

Art. 7 (Riunioni del Collegio tecnico)

(1) Le sedute del Collegio tecnico sono valide quando intervengono il sovrintendente e almeno la metà dei membri assegnati.

(2) Esso delibera validamente con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

(3) Si riunisce di norma una volta la settimana, in giorno prestabilito dal Collegio stesso e su convocazione straordinaria del sovrintendente, quando questo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.

(4) Per ogni riunione viene compilato un verbale delle decisioni, sottoscritto dal sovrintendente e dal segretario.

(5) In caso di impedimento o assenza del sovrintendente ne fa le veci il primario più anziano per servizio.

Art. 8 (Sovrintendente)

(1) La rotazione di cui al III comma dell'articolo 6 della legge ha luogo secondo l'ordine di anzianità di servizio dei primari che ne fanno parte.

(2) Il sovrintendente:

  • 1)  rappresenta il servizio nel suo complesso e tiene i contatti con l' amministrazione,
  • 2)  convoca e presiede il Collegio tecnico,
  • 3)  partecipa alle iniziative di coordinamento con le sue attività delle altre istituzioni sanitarie,
  • 4)    3)
  • 5)  cura la raccolta dei dati statistici,
  • 6)  cura la trasmissione dei verbali del Collegio tecnico all' amministrazione,
  • 7)  compila la relazione annuale, sentito il Collegio tecnico.

Art. 9 (Primario psichiatra)

(1) Il primario dirige l'attività di una o, provvisoriamente, più équipes operanti in uno o più settori territoriali, vigila sull'attività e sulla disciplina del personale tecnico-sanitario e ausiliario assegnato alla sua équipe, pratica anche direttamente gli esami ed i trattamenti dei pazienti, è responsabile della regolare compilazione dei registri nosologici e della loro conservazione.

(2) Esercita le altre attribuzioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128. 4)

Art. 10 (Medici)

(1) Nell'ambito di ciascuna équipe ogni medico ha la responsabilità specifica del trattamento medico-terapeutico, si consulta, in riunioni regolari, con gli altri membri della équipe per le decisioni che riguardano l'attività comune, e collabora con tutto il personale (sia come consulente che come operatore diretto) per tutti gli interventi necessari o utili in relazione all'attività dell' équipe.

(2) Esercitano le attribuzioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128. 4)

(3) Con provvedimento dell'amministrazione vengono approvati i piani di lavoro e gli orari dei medici che svolgono il servizio a tempo definito, a sensi dell'articolo 20 della legge. 4)

Art. 11 (Psicologi)

(1) I compiti specifici degli psicologi comprendono l'analisi dei problemi personali, familiari e sociali dei malati, l'applicazione di tecniche psicoterapiche nonché gli interventi concordati con l' équipe, diretti a raggiungere le varie finalità del lavoro, anche attraverso sperimentazioni e ricerche.

Art. 12 (Sociologo)

(1) Il sociologo ha il compito specifico di collaborare con le équipes negli studi socio-ambientali, nelle ricerche sulle cause sociali della malattia o nelle indagini dirette a migliorare le possibilità di inserimento sociale dei malati.

Art. 13 (Assistenti sociali)

(1) I compiti specifici degli assistenti sociali comprendono analisi ed interventi psico-sociali al livello individuale, familiare e comunitario, consulenze per gli assistiti nei confronti dei vari settori e dei datori di lavoro, nonché altre forme di collaborazione, che risultino opportune dell'ambito delle attività delle singole équipes.

Art. 14 (Infermieri psichiatrici)

(1) Gli infermieri psichiatrici sono chiamati a svolgere gli atti di natura specificamente terapeutica di loro competenza (quali somministrazione di medicinali, assistenza all'esecuzione di esami clinici speciali e di terapie speciali, ecc.), e collaborano attivamente nelle iniziative decise dalla équipe tanto nella direzione preventiva, che terapeutica o riabilitativa.

(2) Gli infermieri devono essere disponibili a compiti analoghi nei vari servizi e tipi di lavoro, a seconda delle necessità.

Art. 15 (Operatori sociali)

(1) Gli operatori sociali di cui al IV comma dell'articolo 8 della legge coadiuvano nelle attività di tipo ergoterapico, di riqualificazione professionale e riabilitazione degli assistiti, collaborano con gli altri membri del personale dei centri, prestandosi all'occorrenza a svolgere mansioni che, pur rimanendo nell'ambito delle loro capacità ed attitudini, non siano specificamente quelle sopraddette.

CAPO II
CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 16 (Tirocinanti)

(1) Gli studenti delle scuole di preparazione e formazione delle professioni relative ai servizi di cui alla legge, possono essere ammessi dal Collegio tecnico a svolgere il tirocinio presso il Servizio provinciale di salute mentale.

Art. 17 (Rinvio)

(1) In relazione alla prima proposizione del Il comma dell'articolo 12 della legge, stante l'oggettiva mancanza del primario che esercita le funzioni di cui al III comma dell'articolo 6 della legge stessa, viene applicata la norma di cui alla legge generale (articolo 2 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7) nei primi concorsi per l'assunzione del personale.

Art. 18-23.   5)

5)

Riguardano disposizioni divenute inapplicabili: vedi l'art. 27 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

CAPO III
FOCOLARI DI ASSISTENZA

Art. 24 (Nozione di focolare)

(1) Il focolare è una istituzione di assistenza sociale che ospita un numero limitato di persone, offrendo loro un'esperienza di vita sul tipo della comunità familiare. Attraverso il rapporto con il gruppo e la guida del personale addetto, il focolare favorisce il reinserimento sociale e la ricerca di un lavoro confacente.

(2) Il focolare fornisce agli ospiti il personale di assistenza, l'alloggio, il riscaldamento e il telefono; le spese di mantenimento sono a carico degli ospiti, che vi provvedono con gli introiti del loro lavoro e con gli assegni di assistenza di base. 4)

Art. 25 (Destinatari)

(1) Il focolare ospita per un periodo limitato:

  • a)    3)
  • b)  persone già ricoverate e dimesse da un ospedale psichiatrico o da analoghe strutture 2),
  • c)  persone in trattamento presso i Centri di salute mentale, per le quali il focolare rappresenta una valida alternativa a strutture ospedaliere.
2)

Modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 gennaio 1979, n. 3.

Art. 26 (Ammissioni)

(1) Le ammissioni degli ospiti al focolare vengono decise caso per caso dal competente primario del Centro di salute mentale, d'intesa con l' équipe.

(2) Possono essere ammessi solo quegli ospiti che siano in grado di utilizzare positivamente l'esperienza del focolare e per i quali sia prevedibile un reinserimento sociale.

Art. 27 (Obbligazioni degli ospiti)

(1) Gli ospiti sono direttamente impegnati nel disbrigo dei lavori inerenti alla vita del focolare e sono tenuti a rispettare le regole relative agli orari, ai turni, ai compiti di ciascuno, che vengono stabiliti dal regolamento interno di ciascun focolare.

Art. 28 (Personale)

(1) La conduzione del focolare è affidata a determinati membri dell' équipe del Centro di salute mentale competente per territorio. Fra il personale del focolare viene designato, anno per anno, dal competente primario del Centro di salute mentale un coordinatore, che ha il compito di proporre i turni di lavoro, entro i limiti orari stabiliti in via generale per il personale provinciale, e mantenere i contatti con l'amministrazione.

Art. 29   3)

Allegato A - settori territoriali

  • 1)  Venosta (coincidente con la Comunità di Valle)
  • 2)  Burgraviato (la omonima Comunità di Valle e la città di Merano)
  • 3)  Oltradige - Bassa Atesina (coincidente con la Comunità di Valle)
  • 4)  Salto - Sciliar (coincidente con la Comunità di Valle)
  • 5)  Valle d' Isarco (coincidente con la Comunità di Valle)
  • 6)  Pusteria (coincidente con la Comunità di Valle)
  • 7)  Bolzano città