(1) Le votazioni per la elezione dei membri elettivi del Collegio tecnico hanno luogo annualmente mediante scheda segreta in seduta comune promossa dal capo Ripartizione competente per l'assistenza psichiatrica e devono assicurare la rappresentanza di ognuno dei seguenti gruppi operatori:
- 1. infermieri ed operatori sociali,
- 2. assistenti sociali, psicologi e sociologi.
(2) I membri da eleggere sono pari al numero dei primari, anche se incaricati, e non devono appartenere tutti alla stessa équipe. 2)
(3) Le schede saranno scrutinate da tre intervenuti alla riunione, indicati dall'assemblea, rappresentanti dei due gruppi suddetti.
(4) I dipendenti che non potessero partecipare alla riunione possono votare per iscritto facendo pervenire il voto in busta chiusa alla segreteria della ripartizione, che consegnerà le buste agli scrutinatori in seduta.
(5) Hanno diritto al voto i dipendenti di ruolo non medico addetti al Servizio di salute mentale nonché gli operatori sociali con incarico a tempo indeterminato 2)
(6) Sono dichiarati eletti i dipendenti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano per servizio.
(7) Con delibera della Giunta provinciale viene nominato annualmente il collegio.