Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Sono ammessi a fruire dei Servizi di salute mentale tutti i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, senza distinzione di età e di categorie nosologiche.
(2) I cittadini che fruiscono del Servizio di salute mentale si avvalgono delle strutture presenti nel settore territoriale della propria dimora, salvo il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.