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e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 491)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57, concernente: "Norme per la dialisi domiciliare"

1)

Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.

Art. 1 (Dialisi domiciliare)

(1) Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario, in locali ritenuti idonei, nel domicilio o in altra sede extraospedaliera, avvalendosi dell'aiuto subordinato di un assistente (familiare o terzo) da lui designato o ritenuto idoneo dal Servizio ospedaliero di emodialisi o dalle istituzioni di cui all'articolo 1 della L.P. 27 dicembre 1975, n. 57, autorizzate ad istituire corsi di addestramento alla dialisi domiciliare.

Art. 2 (Corsi di addestramento)

(1) Il paziente e l'assistente vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico attraverso la frequenza di un corso di addestramento istituito presso il Servizio ospedaliero di emodialisi o presso le istituzioni di cui al precedente articolo, a ciò autorizzate dalla Giunta provinciale, su conforme parere del Comitato provinciale di Sanità.

(2) Il corso prevede un insegnamento teorico e pratico sulle varie condotte operative della dialisi.

Art. 3 (Autorizzazione all'istituzione dei corsi)

(1) Gli enti ospedalieri che gestiscono Ospedali presso i quali è in funzione il Servizio di emodialisi e le altre istituzioni, autorizzate a gestire Centri di emodialisi, possono richiedere alla Giunta provinciale l'autorizzazione ad istituire corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare.

(2) La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti necessari per la gestione del corso e per il controllo dell'esercizio dell'attività di dialisi domiciliare:

  • 1)  Servizio di guardia medica, durante gli orari concordati dalla dialisi a domicilio.
  • 2)  Servizio di consulenza telefonica permanente a completamento del Servizio di guardia medica per 24 ore su 24.
  • 3)  Previsione, nella propria pianta organica di una dotazione di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistente sociale, proporzionato alle esigenze di organizzazione dei corsi e di assistenza dei pazienti in trattamento dialitico domiciliare.
  • 4)  Servizio di assistenza tecnica sia per l' installazione dell'apparecchiatura al domicilio sia per il pronto soccorso per le emergenze tecniche.
    Presenza di almeno due tecnici, di cui uno addetto alla dialisi domiciliare.
  • 5)  Locale appositamente riservato alla dialisi dei pazienti di addestramento. Tale locale deve essere attrezzato in modo da configurare per il paziente le stesse condizioni ambientali in cui si troverà a domicilio.
  • 6)  Disponibilità di letti di degenza presso il Servizio emodialisi per pazienti già in trattamento a domicilio, in caso di emergenza ed in caso di impedimenti temporanei ad effettuare la dialisi a domicilio.

(3) È fatto obbligo al personale medico, infermieristico e di assistenza sociale degli enti ospedalieri e delle istituzioni autorizzate a istituire corsi di addestramento alla dialisi domiciliare di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie per accertare la regolarità delle esecuzioni dei trattamenti dialitici.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

(1) Le domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti, familiari o terzi, debbono essere presentate all'ente ospedaliero dotato di Servizio emodialisi o alle istituzioni di cui ai precedenti articoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 3.

(2) Esse debbono contenere:

  • a)  le generalità del paziente e dell' assistente;
  • b)  la reciproca accettazione;
  • c)  la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente regolamento.

(3) Possono contenere altresì tutti gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti di partecipazione al corso di cui all'articolo 8.

(4) La domanda di ammissione al corso comporta, per il paziente e il suo assistente, in caso di esito positivo del corso stesso, accettazione del trattamento dialitico domiciliare con l'assistenza del Servizio che lo ha svolto, sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento.

(5) La rinuncia al trattamento dialitico domiciliare può essere espressa in ogni momento e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente che l'accetta anche se interviene durante lo svolgimento del corso. In ogni caso, la rinuncia implica accettazione da parte del paziente del trasferimento ad un Centro ospedaliero.

Art. 5 (Contenuto e svolgimento del corso)

(1) Il contenuto teorico-pratico del corso e le modalità del suo svolgimento sono fissate dal responsabile del Servizio di emodialisi, sentito il personale medico e infermieristico incaricato dell'addestramento, tenendo conto del tipo di apparecchiatura dialitica con cui il paziente sarà trattato nella sede extraospedaliera.

Art. 6 (Durata del corso)

(1) La durata minima del corso è fissata in mesi tre.

(2) L'addestramento avviene in orari, giorni e sedi prefissati, secondo le esigenze organizzative del Servizio di emodialisi che organizza il corso.

Art. 7 (Accertamento dei requisiti)

(1) L'accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione ai corsi è fatto da una commissione, nominata dalla Giunta provinciale, presieduta dal dirigente del Servizio di emodialisi presso il quale il paziente ed il suo assistente intendono frequentare il corso d'addestramento, e composta dal Medico provinciale, e da quattro operatori sanitari esperti in materia dei quali due medici.

Art. 8 (Requisiti richiesti)

(1) I pazienti che intendono partecipare ai corsi di addestramento di cui all'articolo 1 della legge provinciale e secondo la disciplina degli articoli precedenti, debbono:

  • 1)  trovarsi in stato di uremia cronica;
  • 2)  godere di stabilità emotiva;
  • 3)  disporre della collaborazione di un assistente, familiare o terzo;
  • 4)  disporre di un locale idoneo, fornito dei servizi tecnici necessari per il trattamento, quali l' impianto idraulico ed il collegamento telefonico.

(2) Per la partecipazione ai corsi da parte degli assistenti, familiari o terzi, è richiesta la loro idoneità psico-fisica alle pratiche e tecniche della esecuzione della dialisi domiciliare.

Art. 9 (Ammissione al corso)

(1) L'ammissione del paziente e del suo assistente al corso di addestramento è dichiarata, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, dalla commissione prevista dall'articolo 7.

Art. 10 (Docenti)

(1) I corsi teorico-pratici sono tenuti da personale medico, infermieristico e tecnico dei Servizi di emodialisi, sotto la direzione dei responsabili del servizio.

Art. 11 (Commissione giudicatrice - Accertamento dell'idoneità)

(1) Al termine del corso di addestramento la commissione di cui all'articolo 7 accerta l'idoneità del paziente e dell'assistente all'esercizio della dialisi domiciliare.

(2) L'attestato di idoneità viene rilasciato dal presidente della commissione di cui al precedente articolo 7. Esso autorizza il paziente e l'assistente all'esercizio della dialisi domiciliare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

(3) Non è ammessa la sostituzione dell'assistente autorizzato in virtù dell'attestato di idoneità.

(4) Non è ammesso l'esercizio della dialisi domiciliare in sedi extraospedaliere diverse da quelle indicate nell'attestato di idoneità.

Art. 12 (Revoca dell'autorizzazione)

(1) L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo per il paziente ed il suo assistente, costituisce titolo alla esecuzione della dialisi domiciliare con l'assistenza del Servizio emodialisi presso il quale è stato effettuato il corso di addestramento, salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

(2) Il dirigente del Servizio emodialisi procede alla revoca dell'autorizzazione, in pendenza del trattamento dialitico domiciliare, informandone la commissione di cui all'articolo 7:

  • a)  nel caso che vengano meno i requisiti per la partecipazione ai corsi di cui all' articolo 8;
  • b)  per motivi medici;
  • c)  per inosservanza delle prescrizioni tecnicoorganizzative di cui agli articoli seguenti, con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari, delle istruzioni e dei controlli, nonché della cura dell' apparecchio di dialisi.

(3) Comporta in ogni caso revoca dell'autorizzazione il trasferimento domiciliare del paziente, che sia incompatibile con le necessità tecnicoorganizzative relative all'assistenza da parte del servizio, salvo l'omologazione dell'autorizzazione da parte di altro Servizio emodialisi autorizzato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 13 (Programma per l'esecuzione della dialisi)

(1) L'esecuzione della dialisi domiciliare da parte del paziente e del suo assistente, autorizzati ai sensi dell'articolo 11, è subordinata alla determinazione di un programma da concordarsi tra il dirigente del Servizio emodialisi presso il quale è stato effettuato il corso, o medico di tale servizio da lui incaricato, e gli interessati. Il programma deve riguardare:

  • 1)  i giorni e le ore in cui debbono essere effettuati i trattamenti dialitici;
  • 2)  il giorno o i giorni del mese nei quali, a giudizio del medico, il paziente deve essere sottoposto a controllo medico da parte dei sanitari del servizio;
  • 3)  il giorno e l' ora in cui debbono avvenire i collegamenti telefonici periodici di controllo;
  • 4)  le date nelle quali debbono essere recapitati al servizio i questionari di controllo, debitamente compilati ed i campioni di sangue, per il controllo clinico del paziente;
  • 5)  i periodi entro i quali debbono essere svolti i controlli radiologici e medico-laboratoristici;
  • 6)  la frequenza, i giorni ed ore in cui debbono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.

(2) Non sono ammesse variazioni unilaterali del programma. Quelle rese necessarie da accertata necessità, con particolare riguardo agli orari dei trattamenti dialitici di cui al punto 1) del comma precedente, debbono essere preventivamente concordate con i responsabili del servizio e debbono rivestire, comunque, carattere di eccezionalità.

(3) Le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza debbono essere tempestivamente segnalate.

(4) Il paziente ed il suo assistente debbono accettare le variazioni di programma ritenute necessarie dai medici responsabili del servizio.

Art. 14 (Apparecchiature - consulenza e controllo)

(1) Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere svolgimento, se il dirigente preposto al Servizio emodialisi, il quale può avvalersi a tali effetti della consulenza di un tecnico, non abbia previamente verificato:

  • 1)  l' installazione, al domicilio dell'uremico, di un apparecchio di dialisi, corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento al corso, che abbia le caratteristiche indicate all'articolo 17;
  • 2)  la corretta funzionalità e rispondenza dell' apparecchio, accertate in messa in opera;
  • 3)  l' idoneità del locale e dei servizi tecnici di cui al punto 4) dell'articolo 8, primo comma.

Art. 15 (Doveri del paziente e del suo assistente)

(1) È fatto obbligo al paziente e al suo assistente di attendere ai trattamenti dialitici con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso, del programma e delle variazioni di esso determinati ai sensi dell'articolo 13, delle istruzioni conseguenti ai controlli tecnico-clinici di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, secondo comma e delle norme del presente regolamento.

Art. 16 (Apparecchiature)

(1) Le apparecchiature da usarsi per la dialisi domiciliare debbono essere scelte tra quelle dichiarate idonee per tale scopo dalle case costruttrici. La scelta spetta al Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, previa consultazione con il dirigente del Servizio di emodialisi e rispettivamente la commissione di cui all'articolo 7 per le altre istituzioni.

Art. 17 (Apparecchiature)

(1) L'apparecchio di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:

  • a)  sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;
  • b)  sistema di allarme per la rottura della membrana dializzante, collegato alla pompa-sangue, con blocco automatico di questa;
  • c)  sistema di allarme, per le variazioni di pressione nel sistema ematico extracorporeo a congegno di blocco automatico della pompa-sangue;
  • d)  sistema di allarme per la pressione della soluzione elettrolitica, nel caso di dializzatori con la circolazione della medesima in depressione;
  • e)  e di quanto altro utile alla sicurezza ed efficienza dell' apparecchiatura.

(2) Esso è assegnato dal Servizio emodialisi in dotazione del paziente che deve averne la massima cura.

Art. 18 (Sospensione del trattamento di dialisi domiciliare)

(1) Il responsabile del Servizio di emodialisi in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche od organizzative o quando la mancata aderenza del paziente alle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua incolumità.

Art. 19 (Responsabilità per le apparecchiature)

(1) I pazienti sono tenuti alla buona conservazione ed al corretto uso di apparecchiature e materiali ricevuti, rispondono dei danni ad essi provocati per incuria e sono tenuti alla restituzione al termine della terapia e nei casi in cui cessi il rapporto con il Servizio di emodialisi che ha provveduto alla distribuzione.

Art. 20 (Copertura assicurativa)

(1) Gli enti ospedalieri e le altre istituzioni autorizzate provvedono alle coperture assicurative per l'attività di addestramento svolta presso di loro e per le attività di dialisi domiciliare.

Art. 21 (Copertura delle spese)

(1) Gli enti ospedalieri e le altre istituzioni autorizzate a gestire Centri di emodialisi stipulano convenzioni con gli enti mutualistici per corrispondere alle spese di dialisi domiciliare.

(2) Per i paganti in proprio, le tariffe per le prestazioni di assistenza medica e di dotazione strumentale sono stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

(3) La Provincia svolge attività promozionale nel settore della dialisi domiciliare.

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