Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Gli enti ospedalieri e le altre istituzioni autorizzate a gestire Centri di emodialisi stipulano convenzioni con gli enti mutualistici per corrispondere alle spese di dialisi domiciliare.
(2) Per i paganti in proprio, le tariffe per le prestazioni di assistenza medica e di dotazione strumentale sono stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.
(3) La Provincia svolge attività promozionale nel settore della dialisi domiciliare.