Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario, in locali ritenuti idonei, nel domicilio o in altra sede extraospedaliera, avvalendosi dell'aiuto subordinato di un assistente (familiare o terzo) da lui designato o ritenuto idoneo dal Servizio ospedaliero di emodialisi o dalle istituzioni di cui all'articolo 1 della L.P. 27 dicembre 1975, n. 57, autorizzate ad istituire corsi di addestramento alla dialisi domiciliare.