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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 41)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, "Comunità montane" e successive modifiche ed integrazioni 2)

1)

Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1976, n. 10.

Art. 1

(1) Entro quattro mesi dalla data della comunicazione alle comunità della ripartizione degli importi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, le comunità provvedono alla formulazione ed all'invio all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste del programma annuale di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53.

(2) Tale programma è formulato:

  • a)  sulla base delle domande giacenti presso l' Assessorato per l'agricoltura e le foreste;
  • b)  sulla base di altre iniziative decise dalla comunità o per le quali siano state presentate alle comunità stesse le relative domande.

(3) Le domande riferentisi alle iniziative di cui al punto b) dovranno pervenire con la relativa documentazione all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste entro tre mesi dall'approvazione del programma da parte della Giunta provinciale.

(4) L'Assessorato per l'agricoltura e le foreste può decidere la sostituzione delle iniziative non sufficientemente documentate o non presentate nel termine di cui sopra, con altre iniziative di cui esistano già presso gli uffici provinciali domande im mediatamente finanziabili.

(5) Nel formulare il programma le comunità propongono la misura del contributo da concedersi per le singole opere con riguardo alle vigenti disposizioni di legge tenendo distinte le opere pubbliche di bonifica montana da quelle di miglioramento fondiario.

Art. 2

(1) Le opere pubbliche di bonifica montana possono essere eseguite direttamente a cura della Provincia anche tramite aziende speciali o essere affidate in concessione alle comunità. Nel caso di esecuzione a cura della Provincia la comunità integra l'importo non facente carico alla Provincia.

(2) Un apposito disciplinare regolamenta i rapporti tra Provincia e comunità.

(3) Le opere di miglioramento fondiario vengono eseguite direttamente dagli interessati singoli o associati ai quali vengono corrisposti i contributi ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446. Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera in base a stati di avanzamento che non possono essere inferiori al 25% del totale della spesa ammessa. L'importo complessivo degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso.

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