(1) A decorrere dal 10 gennaio 1973 sono abrogati: la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7: Assistenza e sviluppo dell'apprendistato; il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35; il terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3: Istruzione professionale degli apprendisti dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9: Addestramento professionale dei lavoratori; gli articoli 7, 8 e 9 del relativo regolamento 16 giugno 1964, n. 18, e l'articolo 7 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15(modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13): Integrazione delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola.
(2) Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con le disposizioni contenute nel presente testo unico.
(3) Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 20 agosto 1975, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 5 e 7, che trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 1973.