(1) Le somme occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, nei limiti di spesa autorizzati dalle preesistenti disposizioni, saranno iscritte annualmente con leggi di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1975, in appositi capitoli separati del bilancio della Provincia.
(2) Per provvedere ai pagamenti delle spese e delle provvidenze previste dal presente testo unico, la Giunta provinciale può con propria deliberazione, concedere un fondo di cassa ai sensi dell'articolo 24 delle norme di attuazione ( decreto del Presidente della giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7, della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, a funzionari delegati, nominati appositamente con proprio provvedimento.
(3) Il pagamento stesso sarà effettuato dal funzionario suddetto su ordine dell'assessore competente.