Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1971, n. 5.
I provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato sono adottati dal Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta, udita la commissione di disciplina. La commissione deve sentire l'interessato il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia.