Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1971, n. 5.
L'impiegato è impegnato a prestare fedelmente il servizio in favore dell'Amministrazione provinciale secondo le direttive gerarchicamente impartite nell'ambito delle norme vigenti.
Per quanto riguarda l'osservanza delle norme di servizio, la disciplina ed in genere i diritti e i doveri dell'impiegato, si applicano al presente rapporto di impiego le norme vigenti per il personale temporaneo provinciale, se ed in quanto applicabili.
Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale l'impiegato, sempreché non sia escluso dall'obbligo assicurativo, è iscritto per le assicurazioni sociali obbligatorie all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed alla Cassa mutua provinciale di malattia.