Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1971, n. 5.
(1) I contratti da stipularsi con il personale in oggetto non possono avere una durata superiore ad 1 anno e sono rinnovabili.
(2) Essi dovranno specificare:
(3) Lo schema di contratto viene approvato dalla Giunta provinciale e stipulato dal Presidente della stessa.