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f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 1631)
Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri per l'inquadramento giuridico ed economico del personale regionale passato alla Provincia
Formula iniziale- Omissis-Accordo sui criteri per l'inquadramento giuridico ed economico del personale regionale passato alla Provincia di Bolzano.

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 1 febbraio 2005, n. 5.

Art. 7 (Inquadramento economico e trattamento accessorio)

(1) L'inquadramento economico garantisce comunque il trattamento economico in atto.

(2) Ai fini dell'inquadramento economico viene determinato il maturato economico mensile lordo, costituito dalla somma delle seguenti voci stipendiali, riferita al 31.1.2004, di cui al contratto collettivo regionale 10.10.2003, articolo 64:

  • a)  stipendio tabellare;
  • b)  indennità integrativa speciale;
  • c)  retribuzione individuale di anzianità (RIA);
  • d)  indennità di bilinguità, con esclusione della quota ladina,
  • e)  indennità di funzione, parte fissa.
  • f)  quota mensile lorda del premio regionale di produttività, riferita alla posizione economico – professionale ricoperta in data 31.1.2004 ed alla qualifica funzionale di nuovo inquadramento presso la Provincia:
    •   da A1  alla 2. q.f. 35,00€
    •   da A2  alla 2. q.f. 43,00€
    •   da A3  alla 3. q.f. 40,00€
    •   da A3  alla 4. q.f. 44,00€
    •   da A4  alla 3. q.f. 38,00€
    •   da A4  alla 4. q.f. 42,00€
    •   da B1  alla 5. q.f. 40,00€
    •   da B2  alla 5. q.f. 46,00€
    •   da B3  alla 6. q.f. 42,00€
    •   da B4  alla 6. q.f. 52,00€
    •   da C1  alla 7. q.f. 46,00€
    •   da C1  alla 8. q.f. 37,00€
    •   da C2  alla 8. q.f. 49,00€
    •   da C3  alla 8. q.f. 64,00€

(3) In favore del personale che aveva aderito presso la Regione al "Laborfonds" il maturato economico determinato ai sensi del comma 2 viene aumentato di un importo pari al 2% dell'importo che nel mese di gennaio 2004 sarebbe stato soggetto a contribuzione ai fini della buonuscita INPDAP.

(4) Dal maturato economico determinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 viene detratta l'indennità integrativa speciale provinciale prevista per la qualifica funzionale cui risulta ascritto il corrispondente profilo professionale provinciale. Sulla base dell'importo risultante da tale operazione si procede nell'ambito della qualifica funzionale interessata all'individuazione della posizione stipendiale tabellare di livello retributivo inferiore o superiore, per classi ossia per scatti stipendiali, pari o inferiore a tale differenza. L'eventuale ulteriore differenza tra il trattamento economico accertato ai sensi dei commi 2 e 3 da un lato, l'indennità integrativa speciale e la posizione stipendiale dall'altro lato costituisce l'assegno personale pensionabile, fisso e continuativo, non riassorbibile ed adeguato all'aumento generale degli stipendi.

(5) L'ulteriore progressione professionale di cui all'articolo 70 del contratto collettivo intercompartimentale (CCI) dell'1.8.2002 decorre dall'1.2.2004 ossia dalla successiva data di inizio servizio.

(6) L'utilizzazione dei parcheggi, anche sotterranei, già in godimento da parte del personale regionale trasferito alla Provincia rimane gratuita fino al 31.12.2006.

(7) La parte variabile dell'indennità di funzione regionale di cui all'allegato K) del contratto collettivo del personale regionale del 10.10.2003 è attribuita con decorrenza 1.2.2004 a titolo di indennità di istituto ai sensi del vigente contratto di comparto per il personale provinciale (CCC) del 4.7.2002. Tale indennità viene trasformata in misura percentuale riferita allo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(8) L'indennità di disagiata residenza di cui all'articolo 80, commi 2 e 3 del contratto collettivo del personale regionale del 10.10.2003 resta confermata fino al 31.12.2006. Essa non è cumulabile con le agevolazioni provinciali per i pendolari in generale (articolo 88, comma 2 del CCI dell'1.8.2002) nonché per i pendolari del gruppo linguistico ladino (articolo 25 del CCC del 4.7.2002), fatta salva la rinuncia irrevocabile all'indennità di disagiata residenza.

(9) L'assegno personale pensionabile, derivante da un precedente incarico dirigenziale, viene mantenuto nella misura maturata al 31.1.2004 e segue la relativa disciplina provinciale.

(10) Con decorrenza 1.2.2004 cessa l'applicazione del trattamento accessorio regionale non espressamente richiamato dai presenti criteri e trova applicazione il corrispondente trattamento economico accessorio provinciale.

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