(1) Se un consigliere/una consigliera si rifiuta di ottemperare all’invito del/della Presidente di lasciare l’aula o tenta di rientrarvi prima che sia trascorso il periodo di interdizione impostogli/impostole, il/la Presidente incarica i segretari questori/le segretarie questore di far eseguire le sue disposizioni.
(2) Qualora i segretari questori/le segretarie questore non fossero in grado di eseguire le disposizioni di cui al comma 1, ovvero qualora sorga un tumulto nel Consiglio e riescano vani i richiami del/della Presidente, questo/questa sospende la seduta per la durata di trenta minuti. Ripresi i lavori, se il tumulto continua, il/la Presidente toglie la seduta e convoca il Consiglio per una seduta da tenersi entro trenta giorni, sempreché non sia già altrimenti convocato entro detto termine.